Statuto dell’Associazione

    Approvato il 16 ottobre 2020.

    E’ costituita l’associazione apolitica senza fini di lucro denominata “Gotica Toscana APS”, d’ora in poi chiamata semplicemente Associazione, la quale svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

    1. L’Associazione ha sede in Scarperia. Il trasferimento della sede non richiede la modifica del presente Statuto.
    2. La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
    1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento nei confronti dei soci, familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: (a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (d) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
    2. L’associazione in particolare persegue i seguenti obiettivi:
      (a) Attività di ricerca, tutela, promozione e valorizzazione dei siti e dei manufatti d’interesse artistico e storico presenti sul territorio risalenti al periodo di interesse, nonché, ove possibile, poterne fruire mediante restauro, conservazione ed utilizzo didattico, turistico e culturale.
      (b) Conservazione della Memoria Storica inerente agli eventi dell’ultimo conflitto mondiale ma non necessariamente limitato ad esso, nel Mondo, in Italia ed in particolar modo in Toscana ed Emilia Romagna.
      (c) Attività di ricerca storico-documentaristica attraverso testi, documenti, mappe, fotografie, manoscritti ed più in generale di documentazione inerente al periodo di interesse.
      (d) Raccolta di testimonianze attraverso interviste, video e quanto possa essere di supporto alla raccolta stessa.
      (e) Ricerche d’Archivio relative ai documenti ufficiali dei vari eserciti e formazioni coinvolte sul territorio nazionale e nei paesi di provenienza.
      (f) Redazione, preparazione e pubblicazione di testi, articoli, recensioni ed in generale produzione scritta su qualsiasi supporto dei contenuti delle ricerche per pubblica divulgazione e/o per specifici destinatari.
      (g) Redazione, preparazione e pubblicazione di testi tecnici (uniformologici, collezionistici, nozionistici).
      (h) Organizzazione, preparazione e supporto di mostre ed esposizioni tematiche anche trasversali all’argomento con finalità museale permanente.
      (i) Organizzazione, preparazione e supporto di eventi statici e dinamici, itineranti e fissi riguardanti in generale il periodo storico di riferimento.
      (j) Organizzazione, preparazione e supporto di mostre scambio di oggettistica da collezione, accessori per veicoli storici militari e civili e parti di essi.
      (k) Organizzazione di iniziative, convegni, mostre, corsi, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
      (l) Ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati;
      (m) Elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
      (n) Cooperare con tutti gli enti, associazioni e privati che operano per finalità analoghe a quelle richiamate nei punti precedenti.
    3. L’associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
    4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
    5. L’Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
    1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
    2. Per l’adempimento deisuoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
      (a) Dei contributi dei fondatori originari, dei contributi ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
      (b) Dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
      (c) Degli introiti realizzati nello svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 e 7 del codice del terzo settore.
    3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’ammontare della quota sociale che dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

    4. La quota sociale non è rivalutabile né ripetibile in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

    1. Sono Soci dell’Associazione tutti coloro che aderiscano, con le modalità espresse al comma 3, al presente statuto e vogliano partecipare alle attività dell’associazione.
    2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
    3. Chi intende aderire alla Associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
    4. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda comunicandola all’interessato e annotandola nel libro soci ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni. L’interessato non ammesso può far ricorso entro 60 giorni all’assemblea che decide nella prima seduta utile.
    5. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
    6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. L’escluso può far ricorso all’assemblea nei termini di cui al comma 4 del presente articolo.
    7. I soci hanno diritto di:
      (a) Esaminare i libri sociali;
      (b) Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
      (c) Frequentare i locali dell’associazione;
      (d) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
      (e) Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
      (f) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
      (g) Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
    8. Gli associati hanno l’obbligo di:
      (a) Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
      (b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
      (c) Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
    1. Sono Organi dell’Associazione:
      (a) L’Assemblea dei Soci dell’Associazione;
      (b) Il Consiglio Direttivo, costituito da:
      – Il Presidente
      – Il Vicepresidente
      – Il Segretario – Tesoriere
      – I Consiglieri
    2. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Consiglieri hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili.
    1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono composte da tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e sono l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
    2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura. Essa inoltre:
      (a) Delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
      (b) Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione tra cui l’eventuale regolamento assembleare;
      (c) Delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
      (d) Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
      (e) Ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo;
      (f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
      (g) Delibera sulla esclusione degli associati;
      (h) Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
      (i) Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
      (j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
    3. L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione dell’associazione nominando i liquidatori.
    4. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Effettivi o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata in territorio italiano.
    5. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera elettronica, comunicazione verbale o pubblicazione sul sito web, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, inviata e pubblicata almeno venti giorni prima a tutti i Soci Effettivi all’indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.
    6. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
    7. Trascorso un giorno dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti.
    8. Tutti i Soci dell’Associazione hanno diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio dell’Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
    9. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza relativa dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
    10. Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l’approvazione dei Regolamenti e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
    11. Per le modifiche statutarie occorre la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti in prima convocazione ed in seconda convocazione la presenza di un terzo dei soci ed il voto favorevole della metà dei presenti.
    12. Per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
    13. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure da qualsiasi altro Socio dell’Associazione, da lui delegato.
    1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
    3. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. La convocazione è fatta mediante lettera elettronica, comunicazione verbale o pubblicazione sul sito web. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
    4. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
      (a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
      (b) Redigere il bilancio consuntivo;
      (c) Compilare I regolamenti interni;
      (d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
      (e) Deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
      (f) Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
      (g) Nominare i responsabili delle commissioni e delle branche di lavoro in cui si articola la vita dell’Associazione;
      (h) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
    5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
    6. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli attingendo dalla lista dei non eletti in ordine di numero di preferenze. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
    1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
    2. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
    3. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l’Assemblea per la ratifica del suo operato.
    4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, controlla l’osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

    1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.
    2. Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché del Libro dei Soci dell’Associazione e collabora con il Presidente nell’amministrazione e nella gestione contabile.
    1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge per l’attività specifica dell’associazione, la stessa tiene i Libri Verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci della Associazione e il registro dei volontari.
    2. I Libri dell’Associazione sono visibili chiunque ne faccia motivata istanza con preavviso di 15 giorni al Presidente; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
    1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario e un preventivo per la programmazione dell’attività futura.
    2. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

    All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative.

    La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 3 del presente Statuto.

    In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

    Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, nel Codice Civile.

    1. 1. In attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione/Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
    2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
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